Le regole dello spettacolo. Parte 1: bazzecole, quisquilie e pinzillacchere

Oggi si parla di legislazione in materia spettacolo, un argomento noioso e solitamente ignorato dai nostri lettori creativi, “spingitori di tasti”, tiracavi, produttori, distributori ecc… Ma aspettate un’attimo! Concedetemi altre due righe per catturare la vostra attenzione.

Parafrasando il motto del noto comico Daniele Luttazzi:

Questa ZioArea verrà scritta in modo semplice per venire incontro alle vostre capacità mentali.

Questa volta abbiamo osato e ci siamo addentrati nella selva oscura popolata da dotti, medici e sapienti (dicasi coloro che #MaiVistiScaricareUnBilico) che sono stati in grado di creare paradossi legislativi e morali complicando anche le cose più banali. Abbiamo assistito a convegni, ascoltato con attenzione opinioni e critiche e spulciato tra esposti, denunce, interrogazioni e altro ancora.

Partiamo da un recente convegno organizzato dall’ATS Milano (Agenzia di Tutela della Salute, la vecchia ASL per intenderci) dal titolo “Garantiamo Lo Spettacolo” in cui si parlava di sicurezza nell’organizzazione di eventi e spettacoli. Tra i vari interventi abbiamo ascoltato con interesse quanto dichiarato dalla responsabile dell’Unità di Vigilanza presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano Silvia Zaltron.

Grazie ad una attività congiunta con la rete ATS, dove si è fatto un notevole passo avanti verso l’individuazione del lavoro nero e sono stati accertati altri due passi indietro a causa dell’introduzione dei voucher (avremo modo di tornare sull’argomento voucher più avanti), la dottoressa Zaltron ha dichiarato che “all’interno dei cantieri visitati sono stati individuati soggetti che sulla carta hanno l’idoneità tecnico professionale, sia con riferimento all’articolo 26 dell’81/08, sia con riferimento all’articolo 90 dell’81/08, ma di fatto sono privi di quelle caratteristiche che sono fondamentali per giudicare l’idoneità tecnico professionale. Se trovo che l’allestimento è affidato ad una società che fornisce semplicemente il materiale e poi di fatto le lavorazioni vengono date a dei soggetti che sono artigiani o pseudo-artigiani che non fanno altro che eseguire le lavorazioni che sono state date in capo alla società appaltatrice, l’idoneità tecnico professionale dell’impresa che ha il compito di allestire l’evento viene meno in quanto non ha al suo interno la forza lavoro per poterlo realizzare.

Tradotto: la legge non ammette il fatto che se un appalto è stato dato ad una società di noleggio, quest’ultima utilizzi personale non assunto dalla stessa. Se vinci un appalto e sei un rental, gli installatori che andranno ad eseguire la lavorazione devono essere almeno per l’80% tuoi assunti e per il 20% esterni (siano essi P.Iva, artigiani, membri di cooperativa ecc…).

“Questa confusione”, come giustamente dichiara la Dottoressa Zaltron, “comporta che ci sia di conseguenza non solo la verifica di quelli che sono i rapporti di lavoro in capo a questi soggetti, ma la verifica se quell’appalto può dirsi o meno genuino.”

Ricapitolando:

  • una produzione può appaltare il lavoro in modo diretto con due contratti paralleli, ad un rental per la fornitura del materiale e ad una cooperativa/freelance/artigiano ecc… per la fornitura di manodopera? SI
  • una produzione può stringere un contratto con una cooperativa/freelance/artigiano ecc… che a loro volta noleggiano il materiale da un rental? SI
  • una produzione può stringere un contratto con un rental che ha al suo interno l’80% dei professionisti necessari alla realizzazione dell’opera e che a sua volta appalta all’esterno il rimanente 20% di manodopera? SI
  • una produzione può stringere un contratto con un rental che a sua volta sub-appalta la manodopera ad una cooperativa/freelance/artigiano ecc…? NO

Come sapete nella stragrande maggioranza dei casi si verifica l’ultima opzione, e fin qui nulla di nuovo. La soluzione? Percorrere una delle altre tre strade praticabili.

Nei discorsi fatti si è utilizzata spesso la terminologia di “appalto genuino”. Ma di cosa si tratta?
Secondo la Dottoressa Zaltron, “nel momento in cui si chiede il contratto di appalto, andiamo a leggere l’oggetto del contratto e andiamo ad identificare quali sono le lavorazioni date in appalto. A questo punto l’appaltatore deve corrispondere con le proprie conoscenze, la propria professionalità ma soprattutto con la disponibilità di personale.”

Ora prestate attenzione a questo: in base all’art. 29 del d.lgs. 276/2003, è di fondamentale importanza dimostrare la capacità di arrivare a produrre l’oggetto del contratto con la propria forza lavoro, con la propria capacità direzionale e controllo delle maestranze. Se il contratto di appalto è semplicemente un passaggio di carte, potrebbero esserci degli indici di non genuinità. Se l’azienda di allestimento a cui è stato dato l’appalto per allestire un evento di fatto non ha lavoratori, come è stata valutata l’idoneità di quell’azienda? È una fornitura di materiale, non è un appalto.

Quindi, nello specifico dei cantieri dello spettacolo in Italia, l’appalto ottenuto da un rental dovrebbe essere valido nel momento in cui oltre alla fornitura si garantisce anche la messa in opera, quindi l’insieme di materiale e persone che riescono a portare avanti l’oggetto del contratto e realizzare l’opera. Questo è quello che dice l’art. 1655 del codice civile. ovvero che “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”

Nel subappalto è la stessa cosa. L’organo di controllo verifica:

  • se una determinata attività poteva essere sub appaltata e se il committente ne è a conoscenza.
  • la specificità di questa attività con una valutazione soggettiva (visto che le norme italiane non sono precise), valutando il fatto contingente.
  • se da una parte c’era l’autorizzazione al sub-appalto e quindi se la lavorazione non era la parte principale dell’appalto, ma si tratta di una lavorazione specifica e altamente professionale o non prevista nell’oggetto del contratto d’appalto.

Spesso è necessario appaltare le lavorazioni particolari e specifiche, ma ci sono moltissimi casi in cui si sub-appalta perché di fatto “così fan tutti”.

Prima di chiudere apriamo una piccola parentesi sull’utilizzo dei voucher all’interno del settore entertainment. La Dottoressa Zaltron precisa che “il voucher serve a pagare una prestazione accessoria. Se è accessoria significa che è a latere di quello che è l’attività dell’impresa che lo vuole utilizzare. Significa che non posso utilizzare un voucher per pagare un facchino piuttosto che un elettricista che entra in quello che è il cuore del lavoro che va a svolgere. Dal punto di vista della regolarità rispetto alla pubblica amministrazione nulla tange, ma nel momento in cui si utilizzano lavoratori con i voucher all’interno di cantieri in genere, dato che sono figure professionali che svolgono determinati lavori, andiamo a fare la riqualificazione che comporta il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo a chi lo ha utilizzato.
Questa è la problematica più importante. Di fatto c’è questa commistione all’interno degli appalti per quanto riguarda le specificità delle attività svolte da ciascun soggetto, dall’altra l’utilizzo di figure professionali che non sono genuine rispetto all’attività che vanno a svolgere. Da una parte l’utilizzo degli artigiani che nel luglio 2012 il ministero ha specificato che l’utilizzo di personale considerato iscritto all’albo artigiani e comunque con una propria professionalità in determinate attività molto generiche o in cui l’apporto professionale è semplicemente limitato alla manodopera, non può essere considerato genuino.”

Visto che, come molti di voi sanno, i voucher sono risultati uno strumento poco chiaro, a partire dalla definizione di prestazioni accessorie, l’ispettorato di Milano e la direzione interegionale Lombardia, Liguria e Piemonte ha adottato una propria interpretazione. Come sempre leggi poco chiare fatte da persone poco competenti, e nel dubbio rifiutate il pagamento con voucher.

Morale della favola? Che le leggi sono spesso scritte per non essere capite o per essere volutamente interpretabili è risaputo. Il consiglio che voglio darvi è di informarvi e conoscere, anche tramite articoli come questo dove ho cercato di semplificare il tutto per permettere a chiunque di capire, prima di tutto per non essere coinvolti in spiacevoli situazioni e poi per arricchire la vostra professionalità che è fatta anche di queste cose.

A breve un nuovo appuntamento con la nostra ZioArea, dove riprenderemo questo discorso andando a vedere nel dettaglio come funziona la macchina burocratica degli eventi. Stay Tuned!

Si ringrazia la direzione della cooperativa  Skeldon per i contributi informativi.

Walter Lutzu
ZioGiorgio team

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    Bellissimo articolo e molto utile. E’ bello sapere queste cose per noi tecnici! Grazie Zio!

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    Beh … finché le sedicenti “produzioni” del nostro paese pretenderanno che sia il service a fare, appunto, la “produzione” , non vedo in quale altra maniera si possano gestire le lavorazioni. 80% di personale interno? Forse la dott.ssa Zaltroni dovrebbe prima valutare l’incidenza del costo aziendale del singolo dipendente: in Italia un dipendente costa all’azienda annualmente ormai il doppio dello stipendio concordato. Se una produzione medio piccola impiega più o meno 7-8 tecnici, vorrebbe dire avere a busta paga aziendale almeno 6 unità, con costi molto probabilmente insostenibili per l ‘ 80% dei service italiani. Tutto ciò serve forse a permettere di lavorare solo ai grossi Rental? Ditelo chiaro e tondo introducendo qualche legge inaggirabile ..,. inutile e fastidioso che continuiate a strapparci brandelli un morso alla volta come fanno i piranha.

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    • Infatti, l’unica strada un po’ più pulita da percorrere allo stato attuale legislativo sarebbe quella di non delegare la manodopera ai rental ma alle produzioni facendo due differenti affidamenti, uno per il materiale ed uno per le persone.

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    Luciano Lettieri 2 Marzo 2017, 7:45 pm

    Molto bello il discorso tenuto dalla dottoressa Zaltron, puntualizzando alcuni aspetti lo condivido in tutte le sue parti.
    Buona sera, complimenti al sig.Walter Lutzu e a ZioGiorgio per l’interesse che nutre per questo settore.
    Mi chiamo Luciano Lettieri e sono il titolare di un service audio, video e luci della provincia di Salerno.
    Sono un tecnico del suono, ma ancor prima un tecnico elettrico ed elettronico abilitato alle lettere A e B della 37/08.

    Il settore dello spettacolo (dal mio punto di vista) è ormai alla deriva ed è depredato da una moltitudine di figure che si prestano ad eseguire servizi di cui, nella migliore delle ipotesi, ne hanno sentito parlare.
    Sento spesso parlare di guerra dei poveri e alcuni intraprendenti organizzatori di eventi, non si prestano solo a chiedere una specifica attrezzatura, ma impongono anche il compenso economico… quando c’è.
    Tutto ciò è il risultato della mancanza di controllo, un lavoro che dovrebbe essere svolto solo ed esclusivamente da gente titolata, che ne garantisca caratteristiche di cablaggio e funzionamento a norma e sicurezza, è interesse di associazioni di dubbia natura o di commercianti che non hanno alcuna conoscenza tecnica adeguata.

    L’artigiano è un professionista che gestisce e realizza un prodotto finito e funzionale, un commerciante non potrà mai portare in essere tutto ciò.
    Ho sentito parlare d’incontri e dibattiti di vario genere in cui alcune aziende rental, lamentavano problematiche inerenti ai sub-appalti o alla gestione del personale da impiegare per la realizzazione di eventi.

    Ma la domanda che pongo è: Da quando un rental (noleggiatore) può partecipare ad un bando per la realizzazione di un evento?
    Il noleggiatore è colui che mette a disposizione delle attrezzature a nolo….. ma non può fornirle cablate e pronte all’uso, non ha ne titoli e nemmeno competenze per farlo, quindi, come può preoccuparsi delle caratteristiche di un bando per la realizzazione di un evento?
    Il noleggiatore, dal mio punto di vista, non può avere rapporti con il produttore di un evento dal momento che dovranno servirsi di un artigiano per avere degli impianti chiavi in mano.

    A tal proposito, fo delle perplessità in merito al primo esempio che viene riportato nell’articolo tra le 4 casistiche:

    ….”una produzione può appaltare il lavoro in modo diretto con due contratti paralleli, ad un rental per la fornitura del materiale e ad una cooperativa/freelance/artigiano ecc… per la fornitura di manodopera?”.
    A mio parere è una situazione di difficile eventualità, questo perché è sempre l’azienda (service) abilitata e titolata a dover far sue le attrezzature per redigere il progetto di massima, allegando visura camerale ecc… e successivamente quello definitivo con la certificazione di conformità che verrà consegnata alla commissione di pubblico spettacolo.

    Sulla seconda casistica sono d’accordo: …”una produzione può stringere un contratto con una cooperativa/freelance/artigiano ecc… che a loro volta noleggiano il materiale da un rental?”, a patto che siano cooperativa/freelance/artigiano abilitati.

    Sono, purtroppo, in disaccordo con la terza casistica: …”una produzione può stringere un contratto con un rental che ha al suo interno l’80% dei professionisti necessari alla realizzazione dell’opera e che a sua volta appalta all’esterno il rimanente 20% di manodopera?”, la mia opinione è NO, perché deve essere l’azienda in sé titolata, non può assumere persone che certifichino per suo conto.

    Alla luce di quanto già scritto, penso che sia scontata la quarta casistica: …”una produzione può stringere un contratto con un rental che a sua volta sub-appalta la manodopera ad una cooperativa/freelance/artigiano ecc…? NO” naturalmente.

    Spero ci sia modo di approfondire la discussione, addentrandoci nel merito delle leggi che “dovrebbero” regolare questo spicchio di mondo.
    Il problema principale veste i panni di chi ci controlla senza avere un’adeguata preparazione, ma anche coloro che rendono possibile riportare, all’interno delle visure camerali, voci che non sono adatte ai commercianti e ancor meno a chi non ha i titoli per espletare quei servizi.

    A tal proposito qualcosa è già stata recapitate agli organi di controllo per chiedere spiegazioni in merito e parallelamente, spero, qualcuno dovrà rettificare la miriade di visure che non hanno senso.
    Magari ne riparleremo, magari c’incontreremo intorno ad un tavolo, buona serata.

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    Fedele De Marco 2 Marzo 2017, 11:35 pm

    Buona sera a tutti.
    Apprezzo lo sforzo (difficile districarsi nella selva delle normative del Pubblico Spettacolo), ma devo rilevare di non essere d’accordo sulla prospettiva e sul contenuto di questo articolo.

    Lettieri,
    vedo che ora fa tesoro delle numerose ore di discussioni con il sottoscritto sui temi che espone ancora però in maniera un po confusa.
    Per il resto esprimo il concetto espresso altrove che questo articolo focalizza l’attenzione su tali problematiche. inquadrandole solo dalla prospettiva di una sola legge, Il testo Unico sulla Sicurezza, quando in realtà Il lavoro delle figure professionali dello spettacolo è legato allo stesso anche dalle tante altre leggi che lo regolano.
    Per tutte e quattro le domande la risposta è NO, perché ne le Coop e loro tecnici ne le ditte di noleggio possono installare alcun chè in un Locale Temporaneo di Pubblico Spettacolo..
    Nessuno degli Enti preposti l’ha mai fatto rilevare? Be uesto è un altro paio di maniche che spiega perchè il settore è in queste condizioni.
    Per il Vaucher la cosa è anche più semplice.. esso non può essere impiegato in “servizi a terzi”. (salvo che le cose non siano cambiate ed io all’oscuro – probabile).
    Di questi aspetti ho scritto tanto sui miei riferimenti web. Chi volesse può facilmente documentarsi.
    Grazie e Buon Lavoro

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    Aldo Chiappini 3 Marzo 2017, 10:35 am

    Caro Fedele…parla, linka, esponiti. Siamo tutti qui per dare un contributo effettivo, nessuno credo possa dare sentenze certe su una materia che di certo ha ben poco di certo ed è qualquanto fumosa. La nostra indagine, la sola da quel che so, parte ovviamente da testi, incontri e testimonianza perchè così dovrebbero (devono) fare i “gionalai” del settore. Perciò ZioGiorgio apre ben volentieri la sua porta a tutti! Forza e caraggio, quagliamo qualche cosa 🙂

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    Luciano Lettieri 5 Marzo 2017, 9:44 am

    La testimonianza di Fedele accresce di molto lo spessore della discussione.
    Si, io ho cercato di far tesoro dei discorsi fatti e spero di poterne fare tanti altri in modo costruttivo.
    Spero, per chiarire a tutti quali sono i punti cardine, che ci siano altri interventi mirati nei futuri articoli, che credo andranno ad approfondire l’argomento.

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