Nella prima parte del nostro mini reportage sulle regole dello spettacolo abbiamo analizzato un punto di vista sull’applicazione delle leggi nel settore dell’entertainment, prendendo spunto da un’interessante convegno svoltosi a Milano qualche mese fa.
Ed è proprio il fatto che si parla di “punti di vista” il vero ostacolo verso il raggiungimento di una modalità di lavoro sana e pulita: leggi poco chiare, poco precise, poco dettagliate e poco coerenti con il mondo dell’entertainment, non fanno altro che creare confusione tra i professionisti, gli addetti ai lavori e gli organi di controllo, rendendo di fatto poco serena e spesso rischiosa l’appartenenza a questo settore popolato di mestieri belli, dinamici, divertenti, e appaganti.
Per capirne di più abbiamo preso spunto da un Esposto alla Procura della Repubblica di Salerno, ad opera di Luciano Lettieri, titolare del service Professional Sound & Light, una realtà inserita in un territorio “difficile” come quello del Sud Italia, e che pretende di fare chiarezza in un panorama che, proprio grazie ai “punti di vista”, ha reso possibile, senza distinzione geografica, l’applicazione delle leggi in diverse modalità. Ciò ha spesso danneggiato gli onesti appartenenti al settore dello spettacolo dando via libera a situazioni paradossali, come ad esempio l’errato utilizzo dei voucher, la nascita di associazioni o noleggiatori puri che nella realtà svolgono attività di service e altro ancora.
Professional Sound & Light, come tante altre realtà in tutta Italia, ha scelto di iscriversi all’Albo Artigiani e di ottenere le abilitazioni previste dal D.M. 37/08 ex D.M. 46/90, lettere A e B, dichiarandosi di fatto azienda specializzata nelle creazione d’impianti elettrici, d’illuminazione pubblica e privata, riparazione di apparecchiature tecniche elettriche ed elettroniche ed eventi musicali, teatrali o di altro genere con la messa in opera di apparecchiature audio, video e luci per spettacoli all’aperto e al chiuso.
Partiamo da alcuni presupposti:
- Un service, ossia noleggio con operatore di attrezzature per lo svolgimento di eventi come concerti, si occupa di situazioni in cui vengono impegnati apparati elettrici ed elettronici alimentati con una o più linee elettriche realizzate per l’occasione, occupandosi del mero cablaggio di cavi già pronti, e non della creazione fisica del singolo cavo.
- La legge dice che “le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso di determinati requisiti professionali elencati nell’art. 4 del D.M.37/08.“
- L’Art.3, comma 2 afferma inoltre “Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.”
Tradotto si deduce che un service deve avere all’interno una figura con determinati requisiti, anche per quanto riguarda i rapporti societari, che sia abilitato a certificare/testare/collaudare un impianto. Di fatto un soggetto non iscritto all’albo artigiani e non munito delle apposite abilitazioni, può soltanto concedere a noleggio le attrezzature, se iscritto alla camera di commercio, ma non può prestare l’assistenza al fine di fornire un sistema funzionante per l’evento, né svolgerlo e nemmeno essere direttamente coinvolto dall’organizzatore. Solo il responsabile tecnico o un’azienda con personale abilitato può installare un impianto e successivamente rilasciare la certificazione indispensabile alla commissione di vigilanza esaminatrice per rilasciare l’agibilità.
Sciolto in parte questo primo punto che verrà sicuramente arricchito e corretto dai vostri commenti andiamo a vedere come funziona nei fatti la gestione di un allestimento:
- L’organizzatore richiede la documentazione alle aziende coinvolte (Decreto Palchi, D.I. 22/07/2014 Art.3 comma 1 lettera F.) con tanto di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), idoneità tecnico professionali e autocertificazioni varie, e la allega alla richiesta di autorizzazione da presentare presso il Comune all’interno del quale svolge l’evento.
- La commissione recepisce il progetto unitario dell’evento redatto da un ingegnere iscritto all’albo o professionista abilitato, che raccoglie le informazioni descritte nei punti precedenti e ingloba tutte le certificazioni statiche e le Dichiarazione di Conformità del service, palco etc.
- La Commissione esaminatrice di Pubblico Spettacolo, deve ottenere licenza di agibilità del locale, o dell’area di pubblico spettacolo, già in generale richiesti dal testo di attuazione del TULPS (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e codificati nel decreto DM 19/8/1996 “regola tecnica di prevenzione incendi” dove si afferma che gli impianti elettrici devono essere installati alla regola d’arte, definita appunto all’interno della 37\08. NB. Con il decreto legge 91/2013 sono stati modificati gli articoli 68, 69 e 71 del Tulps semplificando di fatto l’iter amministrativo per eventi con un massimo di 200 partecipanti. Potete ottenere informazioni aggiuntive qui.
- La commissione, in seguito a verifiche tramite sopralluogo può fornire eventuali ulteriori direttive, si accerta che le dichiarazioni di conformità per gli impianti elettrici montati siano firmati dalla ditta installatrice, ed è in grado di concedere l’agibilità dell’evento.
Di conseguenza, una commissione non può accettare una Di.Co. da una ditta di noleggio (o rental) o peggio ancora da una associazione (come spesso accade), visto che una ditta che si occupa di solo noleggio non ha titoli e riconoscimenti per redigere e firmare una Di.Co. e non può accettare una Di.Co. da un abilitato che certifica gli impianti non propri e non presi in carico dall’azienda incaricata.
Nel caso in cui la DiCo. venga firmata da una ditta terza, c’è bisogno di acquisire anche il contratto tra la ditta e l’installatore che dovrà essere parte integrante della società incaricata e prestare le proprie capacità, conoscenze e prestazioni solo per essa.
Inoltre, per completezza di informazione, in eventi di una certa importanza con la compresenza di più aziende è necessario:
- che ciascuna impresa esecutrice trasmetta il proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza) al committente, il quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione.
- che il committente rediga il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) a seconda dei casi. Un approfondimento che spiega in dettaglio le differenze è disponibile qui.
- delimitare l’area ove previsto l’evento, con l’interdizione ai non addetti ai lavori, l’installazione di bagni chimici all’esterno del cantiere e delle tabelle che indicano i punti di raccolta e vie di fuga in caso di emergenze nonché le postazioni degli estintori.
- procedere con l’allestimento della location con strutture accompagnate da certificazioni che riportano schemi di montaggio, indicazione di portate e carichi e il progetto che comprende corpi illuminanti, schermi e/o LEDwall, impianti di amplificazione ecc…
- rilasciare una dichiarazione di corretto montaggio da parte dell’installatore, dopo aver seguito nei minimi dettagli lo schema di assemblaggio delle strutture redatto da un ingegnere abilitato, che avrà controllato e indicato tutti gli aspetti dimensionali e di carico.
- realizzare tutti i cablaggi elettrici a partire dalla fornitura primaria, (gruppo elettrogeno, fornitura enel o di altra società di servizi) e fornire la certificazione di conformità allegando il documento di riconoscimento del tecnico abilitato, visura camerale, schema elettrico in pianta con la lista dei componenti utilizzati e spiegazione del funzionamento, schema della parte elettronica che riguarda i segnali audio, video e luci e i segnali per il controllo delle apparecchiature.
A questo punto le commissioni possono verificare il tutto, recependo le informazioni necessarie redatte dal committente, accertando la corrispondenza con quanto dichiarato ed eventualmente impartire direttive integrative.
Morale della favola? Se si esegue una semplice consultazione telematica su infoimprese.it o registroimprese.it sono moltissime le attività che riportano tra i servizi “service audio e luci”, “noleggio di attrezzature per lo spettacolo”, “allestimento di palchi”, “allestimento impianti audio e luci” ecc…, ma non tutte hanno le abilitazioni necessarie.
Un consiglio per i committenti privati o pubblici che siano è quello di pretendere dalle aziende a cui viene affidato l’allestimento di un evento una documentazione che certifichi la loro abilitazione a svolgere determinate lavorazioni, o più semplicemente di fare una ricerca sui siti citati in precedenza.
Per i professionisti, tecnici e maestranze varie che parteciperanno alla realizzazione di un evento, pretendete anche voi di conoscere la situazione del service o presunto tale che vi contatta. Ricordate che una cattiva gestione della propria attività è spesso direttamente proporzionale alle tempistiche di pagamento. Ma questa è un’altra storia!
Ad oggi non è pervenuta nessuna risposta all’esposto inviato lo scorso 7 Gennaio.
Perchè non sollecitare con una mail alla quale allegare il seguente esposto?
Ecco le informazioni utili:
- oggetto “Procura Rispondi!” – [email protected]
- oggetto “VVFF Rispondi!” – [email protected]
- oggetto “Camera di Commercio rispondi!” – [email protected]
- oggetto “GDF Rispondi!” – [email protected]
Prossimamente cercheremo di focalizzare l’attenzione sui carichi sospesi, argomento complesso e che merita di essere approfondito a parte.
E dall’UCAS (Ufficio Complicazioni Affari Semplici) è tutto, sotto con i commenti!
Walter Lutzu
ZioGiorgio team
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Caro Walter con questo servizio hai toccato la vera magagna rompicapo dei Service Audio Luci in Italia e sopratutto in Sicilia. Nella sola mia Zona Catania la stragranza maggioranza di Ipotetici Service NON hanno il responsabile tecnico all’interno della ditta, lavorano con un tecnico esterno che non è presente nei lavori che si effettuano, girano con fotocopie e via, ne la commissione(almeno in un paesino che conosco) verifica la documentazione e la presenza dello stesso che è fondamentale.
Ciao Walter, l’articolo è interessante ma secondo me alcuni aspetti sono trattati in modo un po’ generico…
Per quanto si pensi sempre a palchi di un certo genere, dato che il sito è aperto a tutti, un articolo come questo può generare confusione in chi lavora in situazioni di altro tipo…
Per esempio, il discorso delle certificazioni elettriche è un po’ più articolato di come descritto, nel senso che varia se usi apparati dotati di “dichiarazione di conformità CE” o di “dichiarazione di incorporazione (le cosiddette “quasi macchine”)”.
Mi spiego… non puoi trattare la 37/08 senza parlare della “direttiva macchine” e tutta la normativa sulle certificazioni CE, IMQ, ecc.. ecc…
Se ho un oggetto che è definibile come una “macchina finita”, quindi completo della “dichiarazione di conformità CE”, questo significa che la macchina stessa è già in grado di funzionare in piena sicurezza senza ulteriori dichiarazioni di conformità.
Facendo un esempio, se vado in un locale X, monto 4 teste mobili e le collego con prolunghe (certificate) al quadro del locale già certificato da tecnico abilitato, non è necessaria alcuna certificazione o abilitazione particolare, tutt’al più (se te la chiedono) puoi fare una dichiarazione in cui affermi che hai installato le macchine e le prolunghe secondo quanto previsto da manuale tecnico, ma altro non serve.
Diverso invece è se le installi su un traliccio: nel tal caso per la parte elettrica (se come sopra) non serve nulla, servirà invece il calcolo e la corretta posa del traliccio e dei ganci di sicurezza dei fari sospesi, con eventualmente un duvri per la sicurezza redatto dal committente ed un POS da parte dell’installatore, ma solo per la struttura a traliccio, perchè è un insieme di oggetti strutturali che sono certificati singolarmente e non nell’insieme che creano.
In generale, la normativa elettrica e quella macchine, servono proprio per poter permettere ad una persona di usare una “macchina” in sicurezza quando questa sia dotata di tutte le varie certificazioni redatte dal costruttore, stessa cosa per la parte elettrica.
Se non si parte da questo, allora è inutile avere le norme con le dichiarazioni da parte dei costruttori e degli installatori…
In generale, non tutti gli spettacoli sono “un cantiere edile”, ci sono anche molte situazioni in cui questa normativa non può essere applicata perchè non vi sono le condizioni per poterla ritenere valida.
Altro esempio: vado alla festa di piazza di turno, trovo il palco già montato e certificato, quadro di fornitura 380/220v al palco già montato e certificato, devo montare 4 casse, un po’ di luci con tre prolunghe ed un paio di piantane… questo, per quanto riguarda un eventuale service audio e luci, è definibile come un “cantiere (edile)”??? Direi proprio di no…
Tutto dipende quindi da situazione a situazione. Quanto scrivi è applicabile quando monti un palco da zero per eventi di un certo tipo: in quel caso serve tutto ciò che dici, ma per un evento medio/piccolo basta avere materiali recenti e conformi dotati di relative certificazioni, con al massimo una dichiarazione di corretto montaggio secondo i manuali delle macchine utilizzate…
Ciao.
Diego.
Ciao Diego, scusa l’enorme ritardo.
Hai perfettamente ragione su tutto quello che dici. Però da quello che emerge in questo esposto e dalle dichiarazioni riportate nell’articolo precedente, sembra che il problema non sia nella conformità dello strumento, ma più che altro nella responsabilità di chi lo utilizza che pare vari se è in mano ad un designato interno all’azienda o in mano ad un freelance esterno.
Buongiorno, innanzitutto massima solidarietà e stima al service di Salerno per l’esposto in procura, credo che l’unica possibilità sia intensificare questa strada.
Quanto dice Diego trova riscontro con la realtà, un esempio su tutti, come potrà mai una piccola orchestra rilasciare la 37/08, che evidenzio essere assolutamente obbligatoria come ben chiarito dalla circolare VV.FF. 1212 del 23/03/09.
Non trova però riscontro sul fatto che il DM 96 non contempla distinzioni tra spettacoli o intrattenimenti con elevato o ridotto numero di persone.
Non trova neanche riscontro con la direttiva macchine, poiché un impianto audio luci non è una macchina unica certificata CE, ma un assemblaggio di di apparecchiature o elementi distinti (cavi, prese, quadri elettrici, fari, amplificatori, mixer, dimmer, spine, connettori, plafoniere, ecc.) singolarmente marchiati CE.
Questo assemblaggio altro non può essere che un impianto elettrico che per essere a regola d’arte dovrà essere costituito da tali elementi, ma il loro corretto assemblaggio ed il loro corretto dimensionamento devono essere comunque certificati e collaudati da un tecnico autorizzato.
E’ evidente, per esemplificare in modo banale, che se nella presa di un quadro elettrico protetta da un determinato interruttore viene infilata la spina connessa ad un cavo di sezione ridotta rispetto a quella in grado di sopportare la corrente nominale dell’interruttore stesso, il cavo può danneggiarsi e ridurre il proprio isolamento con le conseguenze del caso;
Senza una certificazione di legge, tutto ciò non può essere garantito.
Sperando di contribuire alla discussione ricordo infine che che in caso di sinistro in un impianto il quale, anche solo in parte, non sia dotato di dichiarazione di conformità (che ha valore di collaudo a tutti gli effetti di legge) redatta da un installatore ufficialmente abilitato, la responsabilità del danno ricadrebbe sul datore di lavoro in caso di committente privato, e sul responsabile del servizio o del procedimento se il committente è un ente pubblico, locale o statale (DLgs 19 settembre 1994 n. 626 e segg.) e queste cose ai clienti che stanno valutando un preventivo vanno dette 🙂
Salve,
io x correttezza allego sempre la visura camerale che attesta l’abilitazione al rilascio della di.co. (dm37.08 ex 46.90) insieme al durc in corso di validità e alla di.co stessa che viene accompagnata da un report degli esiti della dei 64.8 che a mio parere dovrebbe essere fatta sempre x la sicurezza di tutti. Inoltre è un tri test che si svolge in appena 5 minuti e basta gia un Ht Italia M75 x eseguirla.
Se si dichiarano delle responsabilità è anche giusto che x tali responsabilità ci si dedichi alla verifica alla sicurezza. Non credete?
Salve, quando arriva una compagnia per montare le proprie luci in teatro su un impianto già esistente? Che conformità rilascia? Un conto è costruire un impianto da zero e un conto e montare e rimontare sempre lo stesso impianto con quadri elettrici certificati secondo schema a blocchi con materiali già costruiti certificati esempio prolunghe e personale addestrato a fare il montaggio stesso. Bisognerebbe fare un pò di chiarezza. Le orchestre di liscio per esempio devono sposare un perito elettrotecnico o meglio un ingegnere?
inoltre la dichiarazione di conformità finisce alla presa da lì in poi sono prolunghe e macchine siano esse corpi illuminanti o amplificatori mixer tutti collegati a spina. Essendo la presa già protetta e certificata resta solo da utilizzare prodotti idonei cioè prolunghe e cavi a norma adatti per quel carico
CARO WALTER, abbiamo ogni tanto preso l’argomento, io è da circa sei anni, che mi batto per fare capire ai dirigenti con cui spesso mi imbatto questo semplicissimo discorso, mi sono spesso anche recato alla Camera di Commercio, cercando di capire appunto la differenza tra i due codici ateco “servizi di noleggio con installatore” ” servizi di noleggio senza installatore” ovvero nolo a freddo o installatore con 37/08, qua è un muro di gomma….. il 70% delle aziende installatrici non hanno la minima idea di cosa sia la 37/08 o un POS, e quando io parlo sembro Paperino che sbraita a più non posso….. ma non è colpa delle aziende, è solo colpa della parte amministrativa – gestionale delle pubbliche amministrazioni, a loro interessa tenere tutto semplicisticamente parlando TRANQUILLO, pensa che una volta un dirigente che venne a farmi un controllo, non ha voluto la dichiarazione di installazione a norma 37/08 con tanto di visura perchè per lui protocollare quel documento diventava un principio… non so come spiegarmi, ma era un inizio di un qualcosa che non doveva aprire il vaso di pandora…… ora mi sono semplicemente stancato, sono 7 anni che ho a che fare con associazioni e SRL uninominali, senza nessun requisito che ti fregano il lavoro e l’appalto con prezzi che vanno fuori da ogni normale logica di mercato…..tanto che basta semplicemente fare 2+2 e sommare le forze lavorative che dovrebbero per un principio di minimo contrattuale avere un costo, per capire che il costo spesso è superiore al richiesto al committente….. quindi come si diceva a roma MORTE TUA VIA MEA….. AHAHHAHAH, la procura mi sa che avrà un po da fare per questo 2018.
Quanta confusione….esistono solo due tipi di aziende installatrici e non installatrici la differenza sta nel fatto che le non installatrici per poter lavorare con il proprio materiale e redigere una di.co devono avere in organico un tecnico abilitato, mentre le aziende installatrici ovvero il titolare deve redigere la di.co. inoltre la di.co non si applica nei seguenti casi a) forniture plug&play B) palchi allacciati a quadri e forniture a se stanti, la di.co è obbligatoria all’interno di strutture chiuse e/o con allacci alle medesime o alle loro pertinenze. Io sono Artigiano abilitato alla 37/08 dal 2011 come installatore Audio luci lettere A+B evito come la peste, situazioni promiscue, mezza produzione, e lavori per le PA che ti complicano solo la vita, sia per per i pagamenti e per tutte le altre amenità varie, Devo significare che la normativa è monca quando si parla di macchine e certificazioni ce, infatti i service usano pa, luci ed effetti nati prima della normativa ce e leggi affine, trovo risibile che le PA e co. chiedano le certificazioni per materiale in uso regolare fino a ieri (non anti diluviano) e ti ostacolino perchè mancano delle nuove certificazioni di conformità. Saluti
Ciao,mi fate capire se è la stessa cosa anche per piccoli spettacoli,comizi etcc…. praticamente 2 casse ed un mixer!Grazie
salve, sono sergio di la spezia,, ho un piccolo service audio e luci ,sono nell’ambiente da 45 anni , ho sempre fatto un’assicurazione x eventuali danni nel caso ,cade un faro o una cassa , ma a questo punto penso che se succedesse qualcosa , l’assicurazione va ‘a cercare se manca qualche documento ,o magari la certific… e’ scaduta , chi ha fatto il montaggio non ha firmato ,,troverebbe sicuramente il modo per non pagare ,oltre a lavorare per pochi soldi , si rischia multe e anche di peggio. povera italia, saluti.